Incidenti, animali e sanzioni: come comportarsi
Nei giorni scorsi è stata ampiamente diffusa la notizia di un automobilista di Prato che ha investito e ferito un gatto senza fermarsi a soccorrerlo. La Polizia Municipale locale, grazie alle telecamere e ad una testimone, ha individuato il conducente sanzionandolo in base all’articolo 189 (comma 9-bis) del codice della strada che è in vigore da alcuni anni, a tutela degli animali “da affezione, da reddito e protetti”. La sanzione in questo caso è stata di 413 euro più altri 41 di aggravante perché, come si evince dalla foto, il fatto è accaduto in prossimità di un attraversamento pedonale!
Introdotto nel 2010, il citato comma 9-bis dell’articolo 189 del codice del strada ha di fatto esteso il principio dell’omissione di soccorso anche agli animali, seppure senza prevedere pene detentive ma solo pecuniare (da 410 a 1.643 euro, più eventuali aggravanti). Viene infatti inequivocabilmente sancito «l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno».
Le cronache fanno risalire la prima sanzione di questo tipo al caso di un cittadino di Legnaro (provincia di Padova) che nel settembre 2010, dopo aver investito un cane, non si era fermato a soccorrerlo. In questo caso il proprietario del cane riuscì a fornire la targa dell’auto investitrice alle Forze dell’Ordine che comminarono una multa di 389 euro.
Scopo di questa nota è indicare come comportarsi nei casi di incidenti stradali che coinvolgano animali, assicurandone il soccorso e senza incorrere in sanzioni; norme valide nell’intera Unione Europea.
Su questa stessa materia, riteniamo peraltro che poichè anche gli animali tutelati dalla Legge possono, loro malgrado, diventare causa di incidenti stradali con gravi danni anche alle persone, dovrebbe diventare obbligatoria quanto prima, da parte dei loro proprietari, una forma di assicurazione di responsabilità civile conto terzi. Si pensi ad esempio ad un motociclista o ad un ciclista che investa un animale “da affezione” incustodito che nell’attraversare da solo una strada diventi causa di un incidente stradale.
Ma tornando al caso generale di incidenti che coinvolgano animali, è dunque bene ricordare che anche qualora non si sia in grado di prestare alcun genere di primo soccorso all’animale ferito è comunque necessario restare sul posto, a disposizione delle autorità, e chiamare immediatamente il 112 (Numero Unico Emergenza – Europeo) i cui operatori dovranno provvedere a far intervenire i soccorsi opportuni, con personale formato e delegato per competenza. Il 112 è il NUE utilizzabile per tutte le micro e macro emergenze, su tutto il territorio dell’Unione Europea (e anche oltre), in modo del tutto analogo al noto numero 911 attivo negli Stati Uniti.
Quale Movimento di Tutela dei Consumatori e degli Utenti, abbiamo dunque ritenuto doveroso fornire queste semplici ma importanti indicazioni comportamentali ai Cittadini che potrebbero trovarsi, anche in altri Paesi Europei, nelle condizioni di chiedere soccorsi, senza sapere bene a quale autorità competente rivolgersi.